Dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore delle nuove norme, la SCIA ha preso il posto della Dichiarazione di inizio attività (DIA).
L’istituto della SCIA si applica in presenza delle seguenti condizioni:
– deve trattarsi di esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale;
– il rilascio dell’atto sostituito dalla segnalazione deve essere connesso esclusivamente all’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;
– l’attività non deve essere subordinata ad alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale.
Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della SCIA:
– le fattispecie in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
– gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze;
– gli atti imposti dalla normativa comunitaria, cioè in tutti quei casi in cui le normative comunitarie, recepite o direttamente applicate nel nostro ordinamento, approvate sia prima che dopo rispetto all’introduzione della disciplina sulla SCIA, prevedono l’attuazione di procedimenti amministrativi necessariamente culminanti con l’adozione di un provvedimento espresso.
– le attività economiche a prevalente carattere finanziario.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente. Questa ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifiche del caso, con particolare riferimento all’accertamento dei requisiti e dei presupposti legittimanti l’esercizio dell’attività; può quindi adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Per maggiori dettagli sull’applicazione della SCIA alle attività commerciali, alle attività del settore turismo, alle attività produttive, industriali, artigianali e dei servizi alla persona, alle attività del settore edilizio e del settore agricoltura, si rimanda alla Circolare regionale 21 marzo 2011 – n. 3
In questo Comune, la casella di posta cui fa riferimento il SUAP è la seguente:
comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it
Tale casella PEC è istituita per ricevere la documentazione dalle imprese; inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti; trasmettere atti, comunicazioni e relativi allegati alle altre amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento e ricevere dalle stesse comunicazioni e atti in formato elettronico.
Gli interessati, per inviare telematicamente una pratica SCIA, devono dotarsi di una casella di posta PEC (acquistabile sul mercato dai vari gestori o acquisendo una casella gratuita su www.postacertificata.gov.it) e di un dispositivo o smart–card di firma digitale, oppure possono rivolgersi alla propria Associazione di Categoria.
Al fine di consentire l’avvio graduale del procedimento informatizzato senza determinare difficoltà per gli operatori interessati, Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 25.03.2011 inviata alle Associazioni di Categoria, ha comunque informato che nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee nei Comuni non ancora in grado di operare in modalità elusivamente telematica.