Sindaco e Segretario Comunale precisano quanto segue:
In apertura del consiglio, alle considerazioni del consigliere Mannucci, (esclusi i commenti ironici e superflui), la Segretaria Comunale aveva già espresso quanto recita la normativa in merito alla validità della seduta.
Occorre precisare che come ribadito recentemente dal Ministero dell’Interno (nota 8261 del 16.03.2023) l’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, la disciplina del funzionamento dei consigli ed anche l’indicazione del numero legale per la validità delle sedute, con il solo limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco…”..
Coerentemente con l’indirizzo sopra espresso il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale del Comune di Chignolo Po all’art. 20 comma 4, stabilisce il quorum strutturale necessario per la validità delle sedute.
Sul punto giova preliminarmente precisare che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’esclusione del sindaco dal computo del suddetto quorum deve essere sempre espressamente prevista (parere Ministero Interno 26.10.2016).
Ciò premesso, nel caso di specie il regolamento in prima convocazione richiede la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza escludere espressamente il sindaco dal computo (16 consiglieri assegnati più il sindaco e non escluso il sindaco) e pertanto il quorum strutturale deve essere calcolato su n. 17 membri. Ciò si evince chiaramente dall’esempio riportato tra parentesi all’interno dello stesso comma 4 (9 su 16 consiglieri assegnati più il Sindaco, vale a dire 16+1 {sindaco}/2=8,5). Poiché secondo la giurisprudenza l’arrotondamento è sempre per eccesso (cfr. parere Consiglio Stato n.129 dell’1.2.2021) la metà dei consiglieri assegnati più il sindaco è pari a 9, come indicato nell’esempio.
Considerato il numero attuale dei Consiglieri, in virtù di automatico adeguamento alle disposizioni di legge che hanno ridotto a 12 il numero dei Consiglieri, il quorum strutturale per la validità della seduta sarà (12+1)/2= 6,5, ossia 7 arrotondato per eccesso, compreso il Sindaco.
L’inclusione del Sindaco nel computo del quorum strutturale è poi confermata dal capoverso successivo del comma 4, riguardante le sedute di seconda convocazione per la validità delle quali è richiesta la presenza di 8
Consiglieri compreso il sindaco, considerato a tutti gli effetti componente del consesso.
Sarebbe pertanto irragionevole, oltre che non conforme alla lettera della norma, computare il sindaco nel quorum strutturale delle sedute di seconda convocazione e non in quelle di prima convocazione.