Con il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, l’applicazione delle misure anti-contagio previste dal DPCM 7 settembre 2020, sono state prorogate fino al 15 ottobre 2020:
– distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno 1 m;
– il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Il Decreto-Legge dispone (nello stesso art. 5, comma 1), ulteriori misure riguardanti l’utilizzo della mascherina, così formulate: “Obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”, con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità
Ricordiamoci, quindi, al fine di evitare spiacevoli sanzioni, che occorre avere sempre con sé la mascherina e che la stessa DEVE essere indossata ogni qualvolta ci si trovi in compagnia di persone non conviventi (in auto, a piedi, al mercato, nei negozi, in posta …)
A tutela della salute pubblica sarà nostra cura avviare una attenta attività di controllo sanzionando le eventuali violazioni alla norma di legge (sanzione da € 400,00 a € 1.000,00)