Le disposizioni hanno validità da mercoledì 15 luglio fino a venerdì 31 luglio 2020, salvo dove diversamente indicato.
❗️Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è obbligatorio indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.
❗️Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il personale che presta servizio nelle attività economiche e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.
Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020).
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina alla fine dell’attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.
L’Ordinanza del 14 luglio conferma le disposizioni già previste dall’Ordinanza 573 del 29 giugno ai paragrafi 1.2.3, 1.4 e 1.5. Rimane inoltre valido quanto previsto dall’Ordinanza 579 del 10 luglio rispetto alla ripresa degli sport di contatto, di squadra e individuali.
ℹ️ Tra le novità si segnalano:
– permesso il ballo di coppia senza distanziamento tra congiunti negli spazi esterni di discoteche e sale da ballo, e in altre attività danzanti all’aperto,
– nelle attività ricettive, uffici aperti al pubblico, servizi alla persona ecc., è consentita la messa a disposizione di riviste, quotidiani e materiale informativo, possibilmente in più copie, da consultare previa igienizzazione delle mani,
– nelle sale giochi e nei circoli culturali e ricreativi sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una costante disinfezione (ad es. carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le indicazioni riportate nell’Allegato 1.