DPCM 17 MAGGIO 2020 E ORDINANZA REGIONALE 17 MAGGIO 2020
⚠️ emanato decreto legge – emanata ordinanza regionale – si dispone quanto segue ⚠️
📌i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da temperatura corporea superiore a 37,5 gradi devono rimanere presso il proprio domicilio
😷 * Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori*
🌳l’accesso al pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato dal rispetto del divieto di assembramenti no che distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro è consentito inoltre l’accesso alle aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini ludici a minori con familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura
🏃♂️ è consentito svolgere attività sportiva all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un mentre per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per minori o persone non autosufficienti
📍Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale
⚽️ sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e private
⛷ chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
📌lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma stativa a condizione che siano osservate le distanze sociali
🎰 sospese le attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo
⛪️ consentito accesso ai luoghi di culto e alle funzioni religiose nel rispetto dei protocolli
🎟consentito accesso a musei e luoghi di cultura nel rispetto dei protocolli
📚restano sospesi i servizi educativi in presenza ma si attivano per tutta la durata della sospensione modalità didattiche a distanza
📌restano sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali
📌sono sospese le attività di centri benessere e termali, ad eccezione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali e sociali
📌accesso a strutture di ospitalità, rsa, hospice, strutture per anziani, è limitata ai soli casi indicati della direzione sanitaria della struttura
⚠️ le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e nel rispetto dei protocolli
⚠️ LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE SONO CONSENTITE NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI
⚠️ RIAPERTURA DEI SERVIZI ALLA PERSONA NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI
📌 restano garantiti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché l’attività del settore agricolo
Attività commerciali, artigianali e di servizi
📍Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all’allegato 1
📌 sono altresì garantite le seguenti attività:
● Professioni della montagna
●Guide turistiche
● Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
● Rifugi alpini
● Parchi faunistici
📍 E’ altresì consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
📚 Tirocini e attività laboratoriali
E’ consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività
🏃♂️ Attività sportive e ludico-ricreative
1. Le attività sportive svolte individualmente all’aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.), possono essere consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente paragrafo. Tali previsioni potranno essere aggiornate con successivi protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da considerare aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli.
3. I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei, l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
💻NB: RESTA IN OGNI CASO INCENTIVATA LA MODALITÀ DI LAVORO AGILE
🔴RIAPERTURA PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI, CIRCOLI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI, OVVERO ALTRE STRUTTURE OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTE AL BENESSERE DELL’INDIVIDUO ATTRAVERSO ESERCIZIO FISICO CON OBBLIGO DI ADOZIONE DEI PROTOCOLLI vincolata alle prescrizioni regionali
🔴DAL 15 GIUGNO È CONSENTITO L’ACCESSO DI BAMBINI E RAGAZZI A LUOGHI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LUDICHE, RICREATIVE ED EDUCATIVE, AL CHIUSO E ALL’ARIA APERTA, CON L’AUSILIO DI OPERATORI CON OBBLIGO DI ADOTTARE GLI APPOSITI PROTOCOLLI
🔴DAL 15 GIUGNO CONSENTITI SPETTACOLI IN SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE E ALTRI SPAZI ANCHE ALL’APERTO CON OBBLIGO DI ADOTTARE GLI APPOSITI PROTOCOLLI
🔴🔴🔴 Particolarmente rilevanti i provvedimenti più restrittivi:
⚠️ Obbligo di utilizzo della mascherina
🌡 Monitoraggio della temperatura dei dipendenti da parte dei datore di lavoro
🌡 Raccomandata misurazione della temperatura per i clienti
📌 restano in vigore le disposizioni previste nella precedente ordinanza in tema di organizzazione del lavoro
🦆 Attività gestionali della fauna selvatica
E’ consentito svolgere sul territorio regionale le seguenti attività, a condizione del rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell’utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali:
● Svolgimento di censimenti delle popolazioni di fauna selvatica da parte di
soggetti individuati dagli ATC/CA, di cui all’art.8 della L.R n. 26/1993;
● Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all’art. 41 della L.R. n. 26/1993, nell’ambito del coordinamento di competenza delle polizie
provinciali, da parte dei soggetti espressamente autorizzati dalle stesse;
● Caccia di selezione da parte dei cacciatori in possesso delle relative
abilitazioni, di cui all’art.40 della L.R. n. 26/1993.