Art. 104 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
- La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da
amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto è prorogata al 31 agosto 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
In allegato è poi possibile scaricare/visualizzare un prospetto riassuntivo dalle proroghe della validità di altri documenti utili