ORDINANZA: N.29
DATA: 04/12/2009
OGGETTO: Disciplina della circolazione e del pascolo di armenti e greggi all'interno del territorio comunali.
Il sindaco ORDINA:
- E' vietato il pascolo e la sosta di armenti e greggi di qualsiasi specie animale su tutto il territorio comunale nel periodo compreso tra il 1° Aprile ed il 15 Dicembre di ogni anno ;
- E' consentita la sosta ed il pascolo nel periodo compreso tra il 16 Dicembre ed il 31 Marzo di ogni anno, per un massimo di tre giorni, solo su terreni demaniali o su terreni privati previa autorizzazione del proprietario del fondo, da esibire agli organi di vigilanza. Nella circostanza dovrà essere disponibile il Libretto per il pascolo vagante rilasciato dal servizio Veterinario dell'A.S.L., attestante la situazione sanitaria del gregge;
- E' consentito il solo transito sul territorio comunale di armenti e greggi per tutto l'anno, previa richiesta da inoltrarsi al Sindaco almeno 15 giorni prima della data prevista per il transito. Nell'atto autorizzativo verrà
indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore del gregge dovrà attenersi. A tale richiesta dovrà essere allegato il Libretto per il pascolo
vagante rilasciato dal servizio Veterinario dell'A.S.L., attestante la situazione sanitaria del gregge ;
- Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall'art. 184 del Codice della Strada
Ordinanza n.29 del 04/12/2009